Cari amici di rosarydelsudArt news ieri
televisione e giornali hanno accennato della possibiltà che in
Italia possa essere prorogato fino al 31 dicembre lo stato
d'emergenza. In Italia abbiamo convissuto con lo Stato di Emergenza
per mesi e abbiamo vissuto la difficile esperienza della quarantena (http://www.rosarydelsudartnews.com/2020/03/quarantena.html) e
del lavoro da casa, ma quanti di noi si sono chiesti realmente e
giuridicamente cosa signigfica lo STATO DI EMERGENZA?
Io oggi vi propongo una riflessione in
merito:
In generale è possibile affermare che:
“lo stato di emergenza è una misura adottata da un governo in caso
di un pericolo imminente che minaccia la nazione”.
In questa situazione alcune delle
libertà fondamentali possono essere limitate, come ad esempio la
libertà di movimento o la libertà di stampa. La dichiarazione di
stato di emergenza solitamente avviene quando si verifica un disastro
naturale, situazioni particolari a livello sanitario (epidemie,
pandemie), durante periodi di disordini civili o a seguito di una
dichiarazione di guerra.
Originazriamente lo stato di emergenza
trova un antefatto nel del diritto romano: il Justitium, lo stato di
eccezione, che comportava la sospensione delle garanzie repubblicane,
cui dava accesso l'emanazione del senatus consultum ultimum.
Nel diritto costituzionale moderno tali
esigenze vengono talvolta recepite mediante norme presenti nelle
Costituzioni, che prevedono modalità di sospensione delle garanzie
di libertà.
In Italia, l'unico stato di emergenza
positivamente contemplato dall'ordinamento giuridico è quello
deliberato dal Consiglio dei ministri, senza il bisogno di vagli
parlamentari, ai sensi della legge n. 225 del 1992 sulla protezione
civile. Ai sensi di quella normativa, al 28 febbraio 2015, risultano
aperti 23 stati d'emergenza.
L'art. 120 della Costituzione prevede che il Governo possa esercitare "poteri sostitutivi" degli enti locali in situazioni tipicamente:
- endogene: di tutela dell'unità giuridica od economica, ed in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali",
- esogene: di violazione di norme sovranazionali (trattati internazionali o norme comunitarie), e pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica.
Per emergenze di altro tipo, si fa
discendere dalla deliberazione parlamentare dello stato di guerra -
di cui all'art. 78 della Costituzione - la possibilità di conferire
al Governo i poteri necessari.
Nessun commento:
Posta un commento