venerdì 10 luglio 2020

STATO DI EMERGENZA

Cari amici di rosarydelsudArt news ieri televisione e giornali hanno accennato della possibiltà che in Italia possa essere prorogato fino al 31 dicembre lo stato d'emergenza. In Italia abbiamo convissuto con lo Stato di Emergenza per mesi e abbiamo vissuto la difficile esperienza della quarantena (http://www.rosarydelsudartnews.com/2020/03/quarantena.html) e del lavoro da casa, ma quanti di noi si sono chiesti realmente e giuridicamente cosa signigfica lo STATO DI EMERGENZA? 



Io oggi vi propongo una riflessione in merito:

In generale è possibile affermare che: “lo stato di emergenza è una misura adottata da un governo in caso di un pericolo imminente che minaccia la nazione”.
In questa situazione alcune delle libertà fondamentali possono essere limitate, come ad esempio la libertà di movimento o la libertà di stampa. La dichiarazione di stato di emergenza solitamente avviene quando si verifica un disastro naturale, situazioni particolari a livello sanitario (epidemie, pandemie), durante periodi di disordini civili o a seguito di una dichiarazione di guerra.

Originazriamente lo stato di emergenza trova un antefatto nel del diritto romano: il Justitium, lo stato di eccezione, che comportava la sospensione delle garanzie repubblicane, cui dava accesso l'emanazione del senatus consultum ultimum.

Nel diritto costituzionale moderno tali esigenze vengono talvolta recepite mediante norme presenti nelle Costituzioni, che prevedono modalità di sospensione delle garanzie di libertà.

In Italia, l'unico stato di emergenza positivamente contemplato dall'ordinamento giuridico è quello deliberato dal Consiglio dei ministri, senza il bisogno di vagli parlamentari, ai sensi della legge n. 225 del 1992 sulla protezione civile. Ai sensi di quella normativa, al 28 febbraio 2015, risultano aperti 23 stati d'emergenza.

L'art. 120 della Costituzione prevede che il Governo possa esercitare "poteri sostitutivi" degli enti locali in situazioni tipicamente:
  • endogene: di tutela dell'unità giuridica od economica, ed in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali",
  • esogene: di violazione di norme sovranazionali (trattati internazionali o norme comunitarie), e pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica.
Per emergenze di altro tipo, si fa discendere dalla deliberazione parlamentare dello stato di guerra - di cui all'art. 78 della Costituzione - la possibilità di conferire al Governo i poteri necessari.

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